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18 Febbraio 2013 obbligo sostituzione maniglioni antipanico

Il 18 febbraio 2013 prossimo scadrà la proroga al D.M. 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio) per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico) per le attività soggette a C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).

 L’art. 5 del D.M. recita: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4”.

 

I riferimenti normativi:

D.M. 03/11/2004  (G.U. n. 271 del 18/11/2004) e successiva proroga D.M. 06/12/2011

 

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