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18 Febbraio 2013 obbligo sostituzione maniglioni antipanico
L’art. 5 del D.M. recita: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4”.
I riferimenti normativi: D.M. 03/11/2004 (G.U. n. 271 del 18/11/2004) e successiva proroga D.M. 06/12/2011
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