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18 Febbraio 2013 obbligo sostituzione maniglioni antipanico

Il 18 febbraio 2013 prossimo scadrà la proroga al D.M. 3 novembre 2004 (Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio) per la sostituzione dei dispositivi di apertura delle porte sulle vie di esodo non marcati CE (maniglioni antipanico) per le attività soggette a C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi).

 L’art. 5 del D.M. recita: “I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art. 3 (n.d.r. attività soggette a Certificato Prevenzione Incendio) del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell’art. 4”.

 

I riferimenti normativi:

D.M. 03/11/2004  (G.U. n. 271 del 18/11/2004) e successiva proroga D.M. 06/12/2011

 

Allegati:
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Nuovo decreto sugli impianti antincendio

E’ stato pubblicato in data 04.01.2013 il DM 20.12.2012 riportante "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi": è riferito ai sistemi di protezione attiva contro l’incendio, quali impianti di rivelazione, segnalazione, idranti, sprinkler, impianti a schiuma, impianti ad estinguenti gassosi, impianti di aspirazione ed evacuazione fumi, ecc., ed abroga tutte le precedenti disposizioni ministeriali incompatibili con il suo enunciato.

Il decreto disciplina:
-  la progettazione;
-  la costruzione;
-  l’installazione;
-  la manutenzione;

dei seguenti impianti installati in attività soggette a controlli di prevenzione incendi (all. I del d.P.R. 151/2011):
- gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio;
- gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale;
- gli impianti dl controllo del fumo e del calore.

Il decreto si applica agli impianti nuovi e a quelli già esistenti alla data del 4 aprile 13 nel caso in cui subiscano una modifica di tipo “sostanziale” e quindi una trasformazione della tipologia di impianto e/o una aumento della sua dimensione tipica di più del 50%.

 

Allegati:
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Legge Comunitaria 2010

Il disegno di legge Comunitaria 2010 è stato approvato dal Senato il 30 novembre: il Governo viene delegato ad adottare decreti legislativi recanti le norme occorrenti, per dare attuazione alle direttive indicate nell’allegato A e B.
Nell’Allegato A, segnaliamo la 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
La presente direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta in data 30 giugno 2010.

Semplificazione regolamento P.I.

È stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U. il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

 

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