Chiese
 

Chiese e luoghi di culto

Normativa

I luoghi di culto non rientrano tra le attività soggette ai controlli di sicurezza antincendio.
I controlli, infatti, sono obbligatori per le attività elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982, che non accenna a questi edifici.
Pertanto,  visto anche il fatto che (secondo quanto stabilisce il decreto 10 marzo 1998) i locali che non sono elencati nel decreto 16 febbraio 1982 sono classificati automaticamente a rischio basso.

 

Tali edifici (a meno che non abbiano centrali termiche oltre i 116 kW):

  • non sono soggetti ai controlli di sicurezza antincendio;
  • non possono fare riferimento a norme specifiche antincendio;
  • se possono essere considerati come luoghi di lavoro, rientrano tra quelli a rischio basso.

 

Questo non significa che non siano soggette a rischio di incendio!

 

In base a queste considerazioni, se si vuole svolgere una valutazione del rischio di incendio in una chiesa, una sinagoga, una moschea o un tempio di altra confessione, si dovranno applicare i criteri stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 per i luoghi di lavoro.

 

Si deve aggiungere  che le norme che abbiamo citato si applicano per la tutela delle persone.

Molti luoghi di culto sono realizzati in edifici storici, che costituiscono di per sè dei beni da tutelare.

In questo caso, quindi, potrebbero essere soggetti ai controlli di prevenzione incendi come “edifici pregevoli per arte e storia” (punto 90 del decreto 16 febbraio 1982).

Un’altra attenzione che deve essere prestata per la sicurezza delle persone riguarda i casi in cui un luogo di culto è usato per alcune manifestazioni con presenza di pubblico, quando questo tipo di attività è considerabile come "intrattenimento o pubblico spettacolo"

 

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